Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
presidente del consiglio e liquidatore firma collettiva a due con il segretario 01.04.1955
segretario del consiglio e liquidatore Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten 01.04.1955
Stammdaten
Verein
Letzte Änderung: 02.11.2018

Sitz

Lugano (TI)

Zweck

Il miglioramento fisico, intellettuale e morale dei fanciulli. Mehr anzeigen

UID

CHE-111.742.804

CH-Nummer

CH-514.6.014.127-9

Handelsregisteramt

Kanton Tessin

Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

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SHAB02.11.2018
|
Colonia Climatica Estiva Luganese in liquidazione

Mutation Colonia Climatica Estiva Luganese in liquidazione

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu, Liquidations-Eröffnung auf Grund HRegV 153b

Colonia Climatica Estiva Luganese, in Lugano, CHE-111.742.804, associazione (Nr. FUSC 77 del 01.04.1955).

Nuovo nome:
Colonia Climatica Estiva Luganese in liquidazione.

Nuovo recapito:
L'associazione è priva di domicilio legale. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione dell'art. 153b ORC.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Calloni, Dario, da Lugano, in Lugano, segretario del consiglio e liquidatore, con firma collettiva a due con il presidente [finora: da Pazzallo, segretario del consiglio, con firma collettiva a due con il presidente]; Rossi, Edo, da Croglio, in Lugano, presidente del consiglio e liquidatore, con firma collettiva a due con il segretario [finora: presidente del consiglio, con firma collettiva a due con il segretario].

SHAB: 213 vom 02.11.2018
Tagesregister: 14761 vom 30.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004489862
Kantone: TI

SHAB28.09.2018
|
Colonia Climatica Estiva Luganese

Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV Colonia Climatica Estiva Luganese

Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV

Colonia Climatica Estiva Luganese

6900 Lugano

Ausgangslage

Decisione secondo l'art. 153 ORC



Verfügung
L'ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino;

nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di: Colonia Climatica Estiva Luganese, Lugano,

ritenuto che

• secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto;

• conformemente al cpv. 2 del succitato articolo la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio;

• con lettera raccomandata del 28.10.2014 intimata al domicilio legale dell’ente giuridico, lo scrivente ufficio ha diffidato la Colonia Climatica Estiva Luganese, Lugano, a notificare un domicilio legale valido. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso;

• ai sensi dell’art. 153a cpv. 3 ORC, se nessuna notificazione o conferma è presentata entro il termine fissato, l’ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con pubblicazione del 25.11.2014 è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Anche questo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale;

• secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa: lo scioglimento dell’ente giuridico ed eventualmente l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio; la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori; gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO);

• per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio);

• se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alla tassa di diffida di cui sopra e alle tasse per l’iscrizione, è riscossa un’ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

• qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell’art. 153b ORC decide:

1. L’associazione Colonia Climatica Estiva Luganese in Lugano, è dichiarata sciolta d’ufficio.

2. Quali liquidatori sono nominati Rossi Edo e Calloni Dario.

3. L’iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore:

Nuova nome: Colonia Climatica Estiva Luganese in liquidazione.
Nuove persone iscritte o modifiche: Calloni, Dario, da Lugano, in Lugano, segretario del consiglio e liquidatore, con firma collettiva a due con il presidente; Rossi, Edo, da Croglio, in Lugano, presidente del consiglio e liquidatore, con firma collettiva a due con il segretario.
Recapito: L’associazione è priva di domicilio legale.
Osservazioni: L’associazione è dichiarata sciolta d’ufficio in applicazione dell’art. 153b ORC.

4. Le spese per l’iscrizione ammontano a CHF 160.00 (artt. 18 e da 1 a 8 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

5. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 200.00 per l’iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

6. È inflitta un’ammenda di CHF 150.00 a carico di Rossi Edo e Calloni Dario.

7. Le tasse di iscrizione e di diffida e l’ammenda pari ad un totale di CHF 610.00 sono poste personalmente/solidalmente a carico di Rossi Edo e Calloni Dario.

8. Ritenuto come i signori Rossi Edo e Calloni Dario non abbiano un recapito valido, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

9. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Verfügende Stelle
Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 29.10.2018

Anmeldestelle
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca

SHAB: 188 vom 28.09.2018
Meldungsnummer: BH07-0000000075
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
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