Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV Grossi Waldo & Co
Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV
Grossi Waldo & Co
Salita al Castel Grande 2
6500 Bellinzona
Ausgangslage
Decisione secondo l'art. 153 ORC
Verfügung
L'ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:
Grossi Waldo & Co, Bellinzona (CHE-101.084.000),
ritenuto che
I. secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all’art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi degli artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa un’ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;
II. lo scrivente ufficio è stato informato che l’ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 21 agosto 2018, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Entro il termine di 30 giorni, la società non è stata in grado di produrre la documentazione necessaria per la modifica del recapito. L’istanza inoltrata era infatti carente a livello formale, mancando le firme degli eredi del socio defunto, signor Clemente Ricca. Questo aspetto è stata comunicato alla società dallo scrivente ufficio con lettere raccomandate del 4 settembre e 22 novembre 2018. Mediante pubblicazione nel FUSC del 18 ottobre 2018, è stato nuovamente intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una valida notificazione. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede.
III. Visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 OTRC è fissata a CHF 130.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, si sia inizialmente manifestata, ma non abbia poi intrapreso i passi necessari per ripristinare la situazione della società, dimostrando quindi disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un’ammenda pari a CHF 200.00;
sulla base dell’art. 153b ORC viene deciso quanto segue:
1. La società Grossi Waldo & Co, in Bellinzona, è dichiarata sciolta d’ufficio. Quale liquidatore è nominato Valdo Grossi.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Grossi Waldo & Co, in Bellinzona, CHE-101.084.000, società in accomandita (Nr. FUSC 66 del 08.04.1991). Nuova ditta: Grossi Waldo & Co in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione dell'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. La composizione della comunione ereditaria fu Clemente Ricca è ignota. Persone dimissionarie e firme cancellate: Ricca, Clemente, da Cadenazzo, in Cadenazzo, accomandante, con firma collettiva a due, con un capitale accomandato da CHF 1'000.00. Nuove persone iscritte o modifiche: Comunione ereditaria fu Clemente Ricca, accomandante, con un capitale accomandato da CHF 1'000.00; Grossi, Valdo, da Onsernone, in Cadenazzo, liquidatore, con firma individuale [finora: Grossi, Waldo, da Russo, in Gordola, socio illimitatamente responsabile, con firma individuale].
3. La tassa per l’iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per le modifiche relative ai soci ammonta a CHF 150.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC). Per l’iscrizione della presente decisione è riscossa una tassa di CHF 130.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.
4. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Valdo Grossi.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida pari ad un totale di CHF 560.00 sono poste solidalmente a carico di Valdo Grossi e della comunione ereditaria fu Clemente Ricca. A carico di Valdo Grossi è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00.
6. La presente decisione è notificata mediante invio raccomandato a Valdo Grossi, Via Monte Ceneri 64, 6593 Cadenazzo, conformemente all'art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 ORC. Ritenuto come la composizione della comunione ereditaria fu Clemente Ricca non sia nota, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Verfügende Stelle
Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 25.02.2019
Anmeldestelle
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca
SHAB: 17 vom 25.01.2019
Meldungsnummer: BH07-0000000423
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Kantone: TI