Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV GARGIULO E PETRETTA EDITORI
Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung
Unterrubrik: Rechnungsruf nach Art. 155 HRegV
GARGIULO E PETRETTA EDITORI
Via Lugano 13
6982 Agno
Ausgangslage
Decisione secondo l'art. 153 ORC
Verfügung
L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:
GARGIULO E PETRETTA EDITORI, Agno (CHE-400.724.962),
ritenuto che
I. secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all’art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa un’ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;
II. lo scrivente ufficio è stato informato che l’ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 5 dicembre 2018, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso.
Mediante pubblicazione nel FUSC del 21 febbraio 2019, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;
III. visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 OTRC è fissata a CHF 130.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 200.00.
sulla base dell’art. 153b ORC, decide:
1. La società GARGIULO E PETRETTA EDITORI, Agno, è dichiarata sciolta d’ufficio. Quali liquidatori sono nominatoi Gargiulo Mirko e Petretta Giovanni.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Nuova ditta: GARGIULO E PETRETTA EDITORI in liquidazione.
Nuove persone iscritte o modifiche: Gargiulo, Mirko, cittadino italiano, domicilio sconosciuto, socio, liquidatore, con firma individuale;
Petretta, Giovanni, cittadino italiano, domicilio sconosciuto, socio, liquidatore, con firma individuale.
Osservazioni: La società è dichiarata sciolta d’ufficio secondo l’art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
3. La tassa per l’iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica delle funzioni e dei dati personali ammonta a CHF 80.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC) oltre ad una tassa di CHF 130.00 per l’iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00
4. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Gargiulo Mirko e Petretta Giovanni.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese pari ad un totale di CHF 490.00 sono poste solidalmente a carico della ditta e di Gargiulo Mirko e Petretta Giovanni. A carico di Gargiulo Mirko e Petretta Giovanni è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00.
6. Ritenuto come i signori Gargiulo Mirko e Petretta Giovanni non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Verfügende Stelle
Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Frist: 30 Tag(e)
Ablauf der Frist: 28.05.2019
Anmeldestelle
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca
SHAB: 76 vom 18.04.2019
Meldungsnummer: BH07-0000000678
Meldestelle: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Kantone: TI