Sommations selon l'art. 155 ORC Albergo Pineta di Gianfranco Franza e Tiziana MariottoRubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC
Albergo Pineta di Gianfranco Franza e Tiziana Mariotto
6696 Fusio
ContexteEnte giuridico senza attività commerciale e senza attivi
Décisionnell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Albergo Pineta di Gianfranco Franza e Tiziana Mariotto, Lavizzara (CHE-130.840.809),
ritenuto che
I. secondo l’art. 934 cpv. 1 CO Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio lo cancella d’ufficio dal registro di commercio. A tal fine l’ufficio del registro di commercio intima all’ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l’ente giuridico (art. 934 cpv. 2 CO). Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. il socio Gianfranco Franza è deceduto, e la procedura di liquidazione dell’eredita giacente è stata sopsesa per mancanza di attivo, la socia Tiziana Mariotto, è partita per l’estero, la società è priva di attività commerciale e verosimilmente priva di attivi realizzabili. Mediante lettera raccomandata del 24 aprile 2019, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha assegnato all’ente giuridico un termine di 30 giorni per notificare un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione. La raccomandata è stata ritirata dalla nuova gestione commerciale che ci informava di averla ritirata per errore a comprova che l’attività commerciale della società è cessata. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 27.05.2021. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata alcuna comunicazione circa l’interesse a mantenere l’iscrizione. Mediante pubblicazioni nel FUSC del 04.10.2021, 05.10.2021 e 06.10.2021 è stato
intimato ai terzi interessati di comunicare un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine di 30 giorni. Entro questo termine non è pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente Ufficio. Di conseguenza l’ente giuridico in questione deve essere cancellato d’ufficio dal registro di commercio;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00.
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:
1. L’ente giuridico Albergo Pineta di Gianfranco Franza e Tiziana Mariotto, Lavizzara, è cancellato d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Albergo Pineta di Gianfranco Franza e Tiziana Mariotto, in Lavizzara, CHE-130.840.809, società in nome collettivo (Nr. FUSC 83 del 30.04.2012, p.0, Pubbl. 6659230). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 934 CO, in quanto priva di attività economica e di attivi realizzabili.
3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 80.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00 Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, nonché gli esborsi, per un totale di CHF 361.00, sono posti solidalmente a carico dell’ente giuridico e di Mariotto Tiziana.
5. Ritenuto come la signora Mariotto Tiziana non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organe décisionnelUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Délai: 30 jour(s)
Fin du délai: 02.03.2022
Point de contactUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FOSC: 21 du 31.01.2022
Numéro de publication: BH07-0000002768
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI