Sommations selon l'art. 155 ORC Werner CostantiniRubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce
Sous rubrique: Sommations selon l'art. 155 ORC
Werner Costantini
6982 Serocca d'Agno
ContexteIscrizione nel registro di commercio non aggiornata
Décisionnell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Werner Costantini, Agno (CHE-101.898.965),
ritenuto che
I. secondo l’art. 938 cpv. 1 CO l’ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l’obbligo d’iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all’ingiunzione entro il termine impartito, procede d’ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare dell’impresa individuale in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). Ritenuto come la composizione della comunione ereditaria fu Werner Costantini non fosse nota, lo scrivente ufficio ha pubblicato la diffida nel FUSC in data 31.01.2022, conformemente all’art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00;
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
1. L’impresa individuale Werner Costantini, Agno, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Werner Costantini, in Agno, CHE-101.898.965, impresa individuale (Nr. FUSC 29 del 13.02.1992, p.671). L'impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO.
3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.
4. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 260.00, sono posti a carico della comunione ereditaria fu Werner Costantini.
5. Ritenuto come la composizione della comunione ereditaria fu Werner Costantini non sia nota, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organe décisionnelUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Délai: 30 jour(s)
Fin du délai: 04.07.2022
Point de contactUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FOSC: 106 du 02.06.2022
Numéro de publication: BH07-0000003139
Entité de publication: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantons: TI