Gride secondo l'art. 155 ORC BRESSO GIANCARLO E COLLOVATI FRANCESCARubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC
BRESSO GIANCARLO E COLLOVATI FRANCESCA
Vicolo Confalonieri 4
6850 Mendrisio
Situazione inizialevDecisione secondo l'art. 153 ORC
DisposizioneL'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,
nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:
BRESSO GIANCARLO E COLLOVATI FRANCESCA, Mendrisio (CHE-414.288.861),
ritenuto che
I. secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all’art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel regi-stro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;
II. lo scrivente ufficio è stato informato che l’ente giuridico in oggetto è irreperibile al suo domicilio legale. Con lettera raccomandata del 03.12.2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubbli-cazione nel FUSC del 17.01.2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;
III.visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di diffida di cui all’art. 12 OTRC è fissata a CHF 130.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate nonostante siano stati personalmente informati della procedura al loro domicilio all’estero, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 100.00;
sulla base dell’art. 153b ORC, decide:
1. La società BRESSO GIANCARLO E COLLOVATI FRANCESCA, Mendrisio, è dichiarata sciolta d’ufficio. Quali liquidatori sono nominati Collovati Francesca e Bresso Giancarlo.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Nuova ditta: BRESSO GIANCARLO E COLLOVATI FRANCESCA in liquidazione. Nuove persone iscritte o modifiche: Collovati Francesca, cittadina italiana, in Pinerolo (IT) socio e liquidatrice; Bresso, Giancarlo, cittadino italiano, in Pinerolo (IT) socio e liquidatore. Recapito: la società è priva di domicilio legale. Osservazioni: la società è dichiarata sciolta d’ufficio secondo l’art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
3. La tassa per l’iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 130.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 6 per le spese postali, CHF 15.00 per la pubblicazione della diffida nel FUSC e CHF 15.00 per la pubblicazione della decisione nel FUSC.
4. È inflitta un’ammenda di CHF 100.00 a carico di Collovati Francesca e Bresso Giancarlo.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 396.00, sono poste solidalmente a carico della ditta, di Collovati Francesca e Bresso Giancarlo. A carico di Collovati Francesca e Bresso Giancarlo è posta personalmente l’ammenda di CHF 100.00.
6. Ritenuto come Collovati Francesca e Bresso Giancarlo non sia domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organo decisionaleUfficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 29.10.2020
Punto di contattoRepubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FUSC: 189 del 29.09.2020
Numero di pubblicazione: BH07-0000001801
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI