Gride secondo l'art. 155 ORC Drogheria + Riforma, J. IslerRubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC
Drogheria + Riforma, J. Isler
Via Borgo 49
6612 Ascona
Situazione inizialevMancanza di un valido domicilio legale
Disposizionenell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:
Drogheria + Riforma, J. Isler, Ascona (CHE-106.886.627),
ritenuto che
I. secondo l’art. 934a cpv. 1 CO se un’impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l’art. 152 cpv. 1 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L’art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 940 CO (lett. d). L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l’obbligo d’iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell’allegato all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L’art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.
II. l’ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 23.08.2022, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l’impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell’invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Mediante pubblicazione nel FUSC del 11.10.2022, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l’assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 30.12.2022, 03.01.2023 e 04.01.2023, come previsto dall’art. 934a cpv. 1
CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l’impresa individuale in questione deve essere cancellata d’ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;
III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200.00;
sulla base dell’art. 153 cpv. 1 ORC decide:
1. L’impresa individuale Drogheria + Riforma, J. Isler, Ascona, è cancellata d’ufficio dal registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
L’impresa individuale è cancellata d’ufficio secondo l’art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.
3. L’emolumento per l’iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per gli invii postali e a CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
4. Gli emolumenti relativi all’iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l’ammenda, per un totale di CHF 311.00, sono posti personalmente a carico di Josef Isler.
5. Ritenuto come le persone tenute alla notificazione non siano reperibili, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Organo decisionaleUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 04.05.2023
Punto di contattoUfficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca
FUSC: 55 del 20.03.2023
Numero di pubblicazione: BH07-0000003693
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI