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Dati di base
Associazione
06.03.2018
Ultimo cambiamento: 02.10.2020

Sede

Locarno (TI)

Scopo

Promuovere e sviluppare il Minifootball in Svizzera. (Per lo scopo completo si rinvia allo statuto secondo l'art. 118 cpv. 2 lett. b ORC). Mostra di più

IDI

CHE-434.332.956

Numero d'ordine

CH-501.6.015.185-2

Registro di commercio

Cantone Ticino

Estratto del registro di commercio

Quartiere

Imprese nel quartiere

0 impresa con lo stesso domicilio: , ohne Domizil-sans domicile

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FUSC02.10.2020
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

Mutazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Liquidazione, Persone iscritte, Nuovo recapito

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Locarno, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 188 del 30.09.2019, Pubbl. 1004726753).

Nuovo nome:
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione.

Nuove traduzioni del nome:
(Schweizerischer Minifussballverband (SMV) in Liquidation) (Fédération Suisse de Minifootball (FSM) en liquidation) (Swiss Minifootball Federation (SMF) in liquidation).

Nuovo recapito:
L'associazione è priva di domicilio legale.

Altri indirizzi:
[radiati: c/o Luca Greco, casella postale 610, 6600 Locarno]. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Greco, Luca, da Locarno, in Lövö (HU), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: in Locarno, presidente, con firma individuale].

FUSC: 192 del 02.10.2020
Registro giornaliero: 12442 del 29.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004991522
Cantoni: TI

FUSC10.07.2020
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Gride secondo l'art. 155 ORC Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Gride secondo l'art. 155 ORC

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)
c/o: Luca Greco
Via Varesi 27a
6600 Locarno

Situazione inizialev

Decisione secondo l'art. 153 ORC



Disposizione
L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), Locarno (CHE-434.332.956),

ritenuto che

I. secondo l’art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all’art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel regi-stro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l’art. 153b cpv. 1 ORC se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa lo scioglimento dell’associazione, la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge ob-blighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un’ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l’ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 25.02.2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato l’associazione in oggetto a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 05.05.2020, è stato nuovamente intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza l’associazione in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;

III. visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 200;

sulla base dell’art. 153b ORC, decide:

1. L’associazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in Locarno, è dichiarata sciolta d’ufficio. Quale liquidatore è nominato Luca Greco.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
Nuova nome: Federazione Svizzera di Minifootball (FSM) in liquidazione.
Nuove persone iscritte o modifiche: Luca Greco, da Locarno, in Locarno, membro e liquidatore.
Recapito: L’associazione è priva di domicilio legale.
Osservazioni: L’associazione è dichiarata sciolta d’ufficio secondo l’art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. La tassa per l’iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. d cifra 6 OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). La tassa per la cancellazione del domicilio legale ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a cifra 1 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Luca Greco.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative pari ad un totale di
CHF 352.00 sono poste solidalmente a carico dell’associazione e di Luca Greco. A carico di Luca Greco è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00.

6. Ritenuto come il signor Luca Greco non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale
Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 10.09.2020

Punto di contatto
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 132 del 10.07.2020
Numero di pubblicazione: BH07-0000001676
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC05.05.2020
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Diffida in base all'articolo 153 ORC Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base all'articolo 153 ORC

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)
c/o: Luca Greco
Via Varesi 27a
6600 Locarno

L'ente giuridico indicato al momento non possiede un domicilio legale. Le persone tenute alla notificazione vengono invitate, secondo l'articolo 153 o 153a ORC, a ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e a procedere alla notifica per l'iscrizione entro i termini previsti. In caso contrario, secondo l'articolo 153b ORC, le entità giuridiche saranno dichiarate sciolte dal registro di commercio; le ditte individuali e le succursali vengono cancellate. Se la situazione legale viene ristabilita entro tre mesi dalla registrazione dello scioglimento questo può essere revocato.

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 04.06.2020

Punto di contatto
Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 86 del 05.05.2020
Numero di pubblicazione: BH02-0000001624
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC17.01.2020
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Diffida in base all'articolo 152 ORC Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base all'articolo 152 ORC

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)
c/o: Luca Greco
Via Varesi 27a
6600 Locarno

L'iscrizione dell'ente giuridico indicato non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto. Le persone tenute alla notificazione vengono invitate, secondo l'articolo 152 ORC, a procedere a quest'ultima entro i termini previsti o a comprovare che l'iscrizione non è necessaria. In caso contrario, secondo l'articolo 941 CO, il registro di commercio procederà d'ufficio all'iscrizione e applicherà un'ammenda per la violazione dell'obbligo di iscrizione da 10 a 500 franchi conformemente all'articolo 943 CO.

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 17.02.2020

Punto di contatto
Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 11 del 17.01.2020
Numero di pubblicazione: BH01-0000000341
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC30.09.2019
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Mutazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Bellinzona, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 117 del 20.06.2019, Pubbl. 1004656126).

Statuti modificati:
16.06.2019.

Nuova sede:
Locarno.

Nuovo recapito:
c/o Luca Greco, Via Varesi 27a, 6600 Locarno.

Altri indirizzi:
c/o Luca Greco, casella postale 610, 6600 Locarno.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Walzer, Ernesto, da Muzzano, in Locarno, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Greco, Luca, da Locarno, in Locarno, presidente, con firma individuale [finora: in Lövö (HU)].

FUSC: 188 del 30.09.2019
Registro giornaliero: 13188 del 25.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004726753
Cantoni: TI

FUSC20.08.2019
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Diffida in base all'articolo 153 ORC Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Diffida in base all'articolo 153 ORC

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)
ohne Domizil-sans domicile-senza indirizzo
6512 Giubiasco

L'ente giuridico indicato al momento non possiede un domicilio legale. Le persone tenute alla notificazione vengono invitate, secondo l'articolo 153 o 153a ORC, a ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e a procedere alla notifica per l'iscrizione entro i termini previsti. In caso contrario, secondo l'articolo 153b ORC, le entità giuridiche saranno dichiarate sciolte dal registro di commercio; le ditte individuali e le succursali vengono cancellate. Se la situazione legale viene ristabilita entro tre mesi dalla registrazione dello scioglimento questo può essere revocato.

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 19.09.2019

Punto di contatto
Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

FUSC: 159 del 20.08.2019
Numero di pubblicazione: BH02-0000000945
Ente di pubblicazione: Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Cantoni: TI
FUSC20.06.2019
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Mutazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Bellinzona, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 48 del 11.03.2019, Pubbl. 1004584789).

Nuovo recapito:
L'associazione è priva di domicilio legale.

FUSC: 117 del 20.06.2019
Registro giornaliero: 8851 del 17.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004656126
Cantoni: TI

FUSC11.03.2019
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Mutazione Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Bellinzona, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 87 del 07.05.2018, Pubbl. 4214217).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Greco, Emanuele, da Locarno, in Locarno, membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 48 del 11.03.2019
Registro giornaliero: 3719 del 06.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004584789
Cantoni: TI

FUSC07.05.2018
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM), in Locarno, CHE-434.332.956, associazione (Nr. FUSC 48 del 09.03.2018, Pubbl. 4103357).

Statuti modificati:
14.04.2018.

Nuova sede:
Bellinzona.

Nuovo recapito:
c/o CENTURIO SAGL, Strada dell'Argine 2, 6512 Giubiasco.

Registro giornaliero no 6242 del 02.05.2018 / CHE-434.332.956 / 04214217

FUSC09.03.2018
|
Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Federazione Svizzera di Minifootball (FSM)(Schweizerischer Minifussballverband (SMV)) (Fédération Suisse de Minifootball (FSM)) (Swiss Minifootball Federation (SMF)), in Locarno, CHE-434.332.956, c/o Emanuele Greco, Via Dott. Giovanni Varesi 27a, 6600 Locarno, associazione (Nuova iscrizione).

Data dello statuto:
28.01.2018.

Scopo:
Promuovere e sviluppare il Minifootball in Svizzera. (Per lo scopo completo si rinvia allo statuto secondo l'art. 118 cpv. 2 lett. b ORC).

Mezzi:
contributi dei soci stabiliti annualmente.

Persone iscritte:
Greco, Luca, da Locarno, in Lövö (HU), presidente, con firma individuale; Greco, Emanuele, da Locarno, in Locarno, membro, con firma collettiva a due; Walzer, Ernesto, da Muzzano, in Locarno, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 3435 del 06.03.2018 / CHE-434.332.956 / 04103357

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